
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI e BEVANDE
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MODULISTICA DA SCARICARE
Domanda Autorizzazione Somministrazione
Domanda Concessione Suolo Pubbllico Somministrazione Temporanea
Domanda Concessione Temporanea Suolo Pubbl. Esterno all'Esercizio Pubbl.
S.C.I.A. Attività Temporanea Somministrazione Alimenti e Bevande
S.C.I.A. Subingresso Trasferimento Somministrazione Alimenti e Bevande
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DEFINIZIONE
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia definita: “Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione”.
La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, sagre, fiere, manifestazioni sportive o musicali all’aperto, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante o simili.
Al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di bevande alcoliche in relazione a particolari situazione di tempo e di luogo, in relazione a particolari esigenze di interesse pubblico, il Comune di Ottaviano, mediante apposite ordinanze, può interdire l’attività di somministrazione di bevande alcoliche:
a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un’area;
b) come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
c) in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e sono abilitati all’installazione ed all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore.
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all’attività esercitata, assumono le seguenti denominazioni che verranno specificate nella Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione (ex autorizzazione sanitaria):
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
b) esercizi con cucina tipica: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
j) discoteche, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari ed impianti sportivi: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
k) per "mensa aziendale" s'intende una struttura interna esercente la somministrazione di alimenti e bevande aperta solo ai dipendenti e a coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro. La mensa aziendale interna può essere convenzionata con altre imprese;
l) per "mensa interaziendale" s'intende una struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate, destinata esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le medesime imprese. La struttura deve essere dotata di cartelli o altre indicazioni che la qualifichino come attività non aperta al pubblico e deve essere priva di insegne o elementi tipici dell'attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto ad un pubblico indifferenziato. Il gestore della mensa interaziendale somministra alimenti o bevande soltanto ad utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate;
m) per "bar aziendale" o "bar interno" s'intende una struttura interna, senza accesso autonomo sulla pubblica via, in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in favore dei soli dipendenti e di coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro o di visita. All'esterno del complesso aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno;
n) per "circoli privati" esercenti la somministrazione s'intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l'attività associativa, in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati.